Art. 11.

      1. Tutti i poteri di gestione spettano al coordinatore generale il quale provvede, in particolare a:

          a) nominare un nucleo di valutazione composto da sei esperti con specifiche competenze in materia doganale, commerciale, finanziaria, urbanistica, legislativa comunitaria ed aziendale, per l'istruttoria e la valutazione dei progetti insediativi, l'individuazione e l'utilizzazione di finanziamenti e contributi disponibili in sede comunitaria, nazionale o regionale;

          b) controllare l'attuazione degli interventi, verificare il rispetto delle condizioni fissate, sia in ordine alle modalità di esecuzione che ai tempi di realizzazione, nei provvedimenti autorizzativi;

          c) provvedere ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nullaosta, assensi, e quant'altro necessario al fine della esecuzione degli interventi;

          d) definire un modello unico di richiesta di insediamento nella zona franca produttiva e trasmetterlo alle diverse amministrazioni interessate, per le parti di relativa competenza, prescrivendo i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo.